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mercoledì 1 febbraio 2012

Biciclette penalizzate... in città è meglio viaggiare in carro armato...

Bei tempi, in cui si poteva andare in bicicletta...


Incidenti in bici: l’Inail non rimborsa se su pista ciclabile. Per ottenere l’indennizzo è necessario che l’incidente non avvenga in percorsi protetti e che l’uso della bici sia dovuto a insufficienza di mezzi pubblici e a una distanza casa-lavoro non percorribile a piedi. Il rimborso viene effettuato anche nei casi di bike sharing.

La mobilità sta cambiando, è sotto gli occhi di tutti. A partire dalle pedonalizzazioni – sempre più frequenti – passando per la chiusura al traffico dei centri delle città, come nel caso di Area C a Milano, il tema della sostenibilità degli spostamenti sta diventando sempre più rilevante.

E le persone hanno cominciato ad adattare i loro stili di vita a queste nuove norme. L’uso delle biciclette, ad esempio, è aumentato in città e la conseguenza è stata un innalzamento delle richieste di indennizzo all’Inail per incidenti occorsi in strada.

In materia, l’Inail si è espresso abbastanza chiaramente lo scorso novembre con il provvedimento Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta): «la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico».

Tradotto: un infortunio in bicicletta che avvenga durante il percorso casa-lavoro di un individuo è indennizzabile solo se avviene su “una strada aperta al traffico di veicoli a motore” e non su “piste ciclabili o zone interdette al traffico”.

Inoltre, si può chiedere un rimborso solo se il lavoratore è stato costretto a utilizzare la bicicletta per mancanza di altri mezzi di trasporto (inclusi quelli pubblici) e se la distanza che lo separa dall’ufficio non sia percorribile a piedi.

Per quanto riguarda la particolarità del bike sharing, l’Istituto si è espresso sostenendo che non c’è differenza sulla proprietà della bicicletta, considerando che “l’appartenenza del veicolo è secondaria rispetto alla possibile indennizzabilità dell’infortunio” (art. 12 D.Lgs. n.38/2000) e che la bici in affitto non può essere considerata come un “mezzo pubblico”. Pertanto, la regolamentazione è da considerarsi valida anche per il bike sharing.

Alfredo Giuseppe Nocera - Lista European Consumers
alfredogiuseppe.nocera@tin.it

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